Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte VI

Art. 102

Per il trasporto di legname sopra i ponti scoperti, nel caso che non siano assegnate le marche di cui alla Parte V, si devono osservare le seguenti norme.

In vigore dal 12 ago 1967
1) Aperture del ponte coperte dal carico di legname Le aperture relative a spazi situati sotto il ponte di bordo libero devono essere ben chiuse e con le stazze fissate in posto. Tutte le sistemazioni di chiusura come bagli mobili, longarine, coperchietti, devono essere in posto. Allorchè è necessario che le stive siano ventilate, le trombe di ventilazione devono essere efficacemente protette. 2) Stivaggio a) Il carico di legname sui ponti scoperti deve essere stivato compattamente con legature ben fissate. Non deve ostacolare in modo alcuno la navigazione e la manovra della nave, nè compromettere mai la stabilità durante l'intero viaggio, tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni di peso, come per esempio quelli dovuti all'assorbimento di acqua da parte del carico e al consumo di combustibile e provviste. b) Nel caso di una nave che si trovi in una qualsiasi delle aree specificate nella Parte X Sezione II, durante il relativo periodo invernale l'altezza del legname sul ponte del bordo libero non deve oltrepassare un terzo della larghezza massima della nave. 3) Protezione dell'equipaggio, accesso nei locali dell'apparato motore, ecc. In qualsiasi momento deve essere possibile accedere convenientemente e sicuramente ai locali dell'equipaggio, ai locali dell'apparato motore e a tutti gli altri locali dove occorre necessariamente recarsi per la manovra della nave. In corrispondenza delle aperture di accesso a tali locali, il carico sopra i ponti scoperti deve essere sistemato in modo che le aperture possano essere debitamente chiuse a forza per impedire l'entrata di acqua. Da ogni lato del carico sopra i ponti scoperti deve essere provveduta efficace protezione per l'equipaggio, costituita da ringhiere o cavi tesi distanziati verticalmente non più di 30 cm sino ad un'altezza non inferiore a 1,20 m sul livello del carico. Il carico di legname deve essere sistemato in modo da risultare sufficientemente pianeggiante per il transito. 4) Mezzi di governo I mezzi di governo devono essere protetti contro danni provenienti dal carico e, per quanto possibile, essere ispezionabili; si deve provvedere efficacemente per poter governare in caso di avaria dell'apparecchio di governo principale. 5) Legature Deve essere provveduto un sistema completo di legamenti di grande resistenza e in buone condizioni, provvisti di dispositivi di arridamento in modo da garantire la sicurezza, per tutta la lunghezza del carico i dispositivi di arridamento devono essere accessibili in qualsiasi momento. Tutte le sistemazioni necessarie per fissare i legamenti devono presentare robustezza equivalente a quella dei legamenti stessi. 6) Montanti Se la natura del legname richiede la sistemazione di montanti: a) i montanti devono essere di adeguata robustezza e possono essere di legno o di metallo; b) l'intervallo deve essere adatto alla lunghezza e qualità del legname trasportato, ma non deve superare 3,05 m; c) devono essere provveduti mezzi efficaci per fissare i montanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-102

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