Art. 3

In vigore dal 7 nov 1967
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 febbraio 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 58. - GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-14;924#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo