Art. 2

In vigore dal 7 nov 1967
E istituita in Kinshasa (Congo) una Cancelleria consolare alle dipendenze della Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato eccettuate le regioni del Katanga e del Kivu.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-14;924#art-2

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