Titolo VI
Art. Art. 157.1
Valutazione della performance individuale
In vigore dal 19 feb 2026
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(Valutazione della performance individuale).
1.La performance individuale dell'impiegato a contratto è valutata annualmente dal capo dell'ufficio in cui presta servizio secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. In relazione alla valutazione della performance individuale di cui al comma 1 e tenuto conto della performance organizzativa della sede di servizio, è attribuito un trattamento economico accessorio, nel limite del 15 per cento della retribuzione annua base fissata dal contratto individuale, le cui modalità di computo sono definite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.
3. L'introduzione del nuovo sistema di valutazione annuale della performance individuale e del relativo trattamento accessorio per il personale a contratto locale non può in nessun caso comportare una riduzione del trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-art-157-1