Capo II

Art. 23 ter

Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale

In vigore dal 1 gen 2019
1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici. 2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere altresì concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. 3. Nell'ambito della relazione di cui all', comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e con le modalità ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione del presente articolo. 4. La legge 6 febbraio 1992, n. 180, è abrogata. 5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 180 del 1992.
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Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (Art. 23 ter Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo