Capo IV

Art. 128

Abrogato

Particolare impiego all'estero di esperti per i servizi tecnici

In vigore dal 5 giu 2003
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-128

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Particolare impiego all'estero di esperti per i servizi tecnici (Art. 128 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo