Art. 128 · Particolare impiego all'estero di esperti per i servizi tecnici
Capo IV

Art. 128

Abrogato151 / 298

Particolare impiego all'estero di esperti per i servizi tecnici

In vigore dal 5 giu 2003
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-128