Art. 3
In vigore dal 19 ott 1967
La voce n. 43 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, è sostituita dalla seguente:
"43-Vaglia a taglio fisso:
tassa di emissione:
da lire 1.0000 e da lire 5.000........................ L. 6
da lire 10.000 e da lire 20.000....................... L. 120
da lire 50.000........................................ L. 180
Il presente decreto entra in vigore il 180° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 115. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-27;1365#art-3