Art. 1

In vigore dal 19 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Vista la legge 5 dicembre 1955, n. 1288, istitutiva dei vaglia postali a taglio fisso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . I vaglia postali a taglio fisso degli importi da L. 50, da L. 2.000, da L. 3.000 e da L. 4.000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366, sono soppressi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-27;1365#art-1

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