Art. 1
In vigore dal 19 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Vista la legge 5 dicembre 1955, n. 1288, istitutiva dei vaglia postali a taglio fisso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
I vaglia postali a taglio fisso degli importi da L. 50, da L. 2.000, da L. 3.000 e da L. 4.000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-27;1365#art-1