Art. 3

In vigore dal 10 gen 1967
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1966 SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1966 Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 74.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-16;1177#art-3

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