Art. 2

In vigore dal 10 gen 1967
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 1967, all'importazione dei prodotti indicati nell'annessa tabella D, firmata dal Ministro per le finanze, è dovuta una tassa di compensazione nelle misure indicate per ciascuna provenienza nella tabella stessa. Per le provenienze dagli Stati membri della Comunità economica europea tale tassa sarà riscossa soltanto nel caso in cui i predetti Stati non applichino alla esportazione dei medesimi prodotti una tassa di compensazione nelle misure rispettivamente indicate nella suddetta tabella D. Qualora gli Stati di cui al comma precedente applichino all'esportazione una tassa in misura inferiore a quella indicata nella predetta tabella, l'importo della tassa di compensazione all'importazione sarà commisurato alla differenza tra la misura indicata nella tabella stessa e quella riscossa da detti Stati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-16;1177#art-2

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