Art. 3
In vigore dal 6 apr 1967
Alla rubrica "Dimensioni massime" della Tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, le voci n. 4 e n. 5 sono sostituite dalle seguenti:
n. 4 - Cartoline illustrate, biglietti da visita o stampe augurali con non più di cinque parole di convenevoli manoscritti, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie e cartoncini a stampa di cui alla voce 10 della Tabella n. 1, cm. 15 x 10,5.
Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.
n. 5 - Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa e partecipazioni cm. 23,5 X 12 - Tolleranza in più mm. 2.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-05;1351#art-3