Art. 1
In vigore dal 6 apr 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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Nella Tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, la voce n. 29 è sostituita dalla seguente:
29 - Sopratassa di trasporto aereo:
L.C. - (lettere, biglietti postali, cartoline postali,
vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno,
titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di
accreditamento del postagiro, avvisi di ricevimento
e di pagamento) per ogni 5 gr. o frazione........... L. 10
A.O. - Tutti gli altri oggetti non rientranti nella
categoria L.C. per ogni 30 gr. o frazione........... " 10
Pacchi - sopratassa:
fino a 1000 grammi.................................. " 220
per ogni 500 grammi o frazione in più............... " 110
Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali e quelli voluminosi sino a 20 kg.
I pacchi inviati per via aerea fino a kg. 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla sopratassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso di L. 180. Sia la sopratassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-12-05;1351#art-1