Art. 2
In vigore dal 28 lug 1967
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti di cui all' sono stabiliti nella misura di cui alla tabella S annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà nel capitolo 116 del Bilancio del Ministero per la pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e nel capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 1966
SARAGAT
GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 158 - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-21;1381#art-2