Art. 1
In vigore dal 28 lug 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli Istituti di Istruzione tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento degli Istituti tecnici;
Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Considerato che dal 1 ottobre 1962 gli Istituti tecnici Industriali sotto indicati funzionano di fatto in base alla situazione organica risultante dalle tabelle allegate al presente decreto;
Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1962 gli Istituti tecnici industriali di:
1) Brescia; 2) Catania "Archimede"; 3) Ferrara; 4) Foligno; 5) Forlì; 6) Gorizia; 7). Livorno; 8) Massa; 9) Milano "Feltrinelli";
10) Monza; 11) Palermo "Vittorio Emanuele III"; 12) Piacenza; 13) Piazza Armerina; 14) Pisa; 15) Taranto; 16) Udine; sono ordinati secondo la struttura organica risultante dalle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, 0, P, Q, R, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-21;1381#art-1