Art. 2
In vigore dal 1 feb 1967
Sono abrogati i decreti ministeriali 10 gennaio 1950 e 2 agosto 1956.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 settembre 1966
SARAGAT
MORO - BOSCO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 95. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;1208#art-2