Art. 1

In vigore dal 1 feb 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, sulla costituzione della Associazione nazionale per il controllo della combustione; Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 1331; Visto l'art. 21 del suddetto regolamento concernente gli impianti di alimentazione dei generatori di vapore; Visti i decreti ministeriali 10 gennaio 1950 e 2 agosto 1956 concernenti esoneri dall'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni in materia di apparecchi di alimentazione dei generatori di vapore; Ritenuta l'opportunità di modificare il regime stabilito dal suddetto articolo 21 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, in materia di apparecchi di alimentazione per generatori di vapore aventi la potenzialità specifica superiore ai 20 kg/m quadri h, ferma restando la rimanente regolamentazione fissata dal regio decreto precitato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: . Per la tutela dell'incolumità dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni, agli apparecchi di alimentazione dei generatori di vapore aventi potenzialità specifica di vapore superiore a 20 chilogrammi per metro quadrato e per ora, si applicano le norme contenute nell'allegato al presente decreto, in luogo di quelle stabilite all'art. 21 del regolamento, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Resta ferma la rimanente regolamentazione stabilita nel citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;1208#art-1

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