Art. 2

In vigore dal 10 nov 1966
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 agosto 1966 SARAGAT TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 102. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-24;870#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo