Art. 1
In vigore dal 10 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 47, 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119, primo e secondo comma, del decreto presidenziale n. 237 del 14 febbraio 1964 sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi ed apparecchiature;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
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È data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1967 contingenti per complessivi n. 2.500 sottufficiali e n. 12.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-24;870#art-1