Art. 2

In vigore dal 7 dic 1966
Le aliquote a carico delle aziende e degli agenti sono fissate come segue, ai sensi dell'art. 15, quinto comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830: anno 1964: il 12,95% a carico delle aziende e il 3,85% a carico degli agenti; anno 1965: il 14,30% a carico delle aziende e il 4,50% a carico degli agenti; anno 1966: il 14,55% a carico delle aziende e il 4,65% a carico degli agenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1966 SARAGAT BOSCO - SCALFARO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 37. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;977#art-2

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