Art. 2
In vigore dal 7 dic 1966
Le aliquote a carico delle aziende e degli agenti sono fissate come segue, ai sensi dell'art. 15, quinto comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830:
anno 1964: il 12,95% a carico delle aziende e il 3,85% a carico degli agenti;
anno 1965: il 14,30% a carico delle aziende e il 4,50% a carico degli agenti;
anno 1966: il 14,55% a carico delle aziende e il 4,65% a carico degli agenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1966
SARAGAT
BOSCO - SCALFARO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 37. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;977#art-2