Art. 1

In vigore dal 7 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830, recante disposizioni di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione; Sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui allo del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro; Decreta: . La misura percentuale complessiva del contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311 e del Fondo di integrazione di cui all' del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è fissata per gli anni dal 1964 al 1966 nelle seguenti aliquote della retribuzione prevista dall'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830; anno 1964: 16,80%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 15,80% al Fondo di integrazione; anno 1965: 18,80%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 17,80% al Fondo di integrazione; anno 1966: 19,20%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 18,20% al Fondo di integrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;977#art-1

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