Art. 1
In vigore dal 29 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge n. 278 del 30 giugno 1901;
Visto il regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto coi Ministri per l'interno e per la grazia e la giustizia;
Decreta:
Articolo unico
All'articolo 49 del regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660, nella locuzione "sono punite con l'ammenda fino a lire 300 e con l'arresto" la congiunzione e è sostituita dalla congiunzione o.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 6 agosto 1966
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - TAVIANI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 147. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-06;937#art-1