Art. 1

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In vigore dal 29 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge n. 278 del 30 giugno 1901; Visto il regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto coi Ministri per l'interno e per la grazia e la giustizia; Decreta: Articolo unico All'articolo 49 del regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660, nella locuzione "sono punite con l'ammenda fino a lire 300 e con l'arresto" la congiunzione e è sostituita dalla congiunzione o. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 6 agosto 1966 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - TAVIANI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 147. - VILLA
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