Art. 2

In vigore dal 17 set 1966
Dal 1 aprile 1966 al 15 maggio 1966 per le "patate, altre, non nominate" (voce della tariffa 07.01-A-III-b) provenienti da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea si applica il dazio nel 5,20%, sul valore
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;681#art-2

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