Art. 1

In vigore dal 17 set 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 1 febbraio 1965, n. 13; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaioe relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: . Dal 2 maggio 1966 al 31 luglio 1966, per la "carne congelata della specie bovina domestica in quarti anteriori e pezzi disossati" (voce della tariffa ex 02.01-A-I) destinata alla trasformazione sotto controllo doganale, proveniente da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, si applica il dazio del 13,70% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 35.000 espresse in carne non disossata. Per l'utilizzo del suddetto contingente, 100 kg. di carne disossata equivalgono a 130 kg. di carne non disossata. Durante lo stesso periodo è sospesa l'applicazione del dazio per gli stessi prodotti provenienti dagli Stati membri della Comunità Economica Europea.
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Art. 1 Agevolazioni daziarie per alcuni prodotti. — Testo vigente | Portale Normativo