Art. 4

In vigore dal 27 dic 1966
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella D, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 128 per l'esercizio finanziario 1963-64 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 giugno 1966 SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBo Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 71. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;1065#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo