Art. 1

In vigore dal 27 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto il regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici; Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi; Considerato che dal 1 ottobre 1963 funzionano di fatto gli istituti tecnici industriali sotto indicati; Ritenuta l'opportunità di regolarizzare tale situazione di fatto; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1963 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali: 1) Bari, per l'elettronica industriale, per l'elettrotecnica e per le telecomunicazioni; 2) Bolzano, per la meccanica, in lingua tedesca; 3) Grosseto, per la meccanica; 4) Lucca, per la meccanica; 5) Milano, per la meccanica e per l'elettrotecnica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;1065#art-1

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