Art. 1
In vigore dal 27 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;
Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi;
Considerato che dal 1 ottobre 1963 funzionano di fatto gli istituti tecnici industriali sotto indicati;
Ritenuta l'opportunità di regolarizzare tale situazione di fatto;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
.
A decorrere dal 1 ottobre 1963 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali:
1) Bari, per l'elettronica industriale, per l'elettrotecnica e per le telecomunicazioni;
2) Bolzano, per la meccanica, in lingua tedesca;
3) Grosseto, per la meccanica;
4) Lucca, per la meccanica;
5) Milano, per la meccanica e per l'elettrotecnica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;1065#art-1