Art. 1
In vigore dal 6 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 18 febbraio 1966, n. 63;
Sentito il Consiglio del Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1966, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Cap. n. 1851. - Restituzioni e rimborsi di
imposta generale sull'entrata............... L. 200.000.000 Cap. n. 1926. - Restituzioni di diritti
indebitamente riscossi...................... " 6.000.000.000
------------- L. 6.200.000.000
-------------
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 143. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-13;413#art-1