Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 18 febbraio 1966, n. 63; Sentito il Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1966, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Cap. n. 1851. - Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata............... L. 200.000.000 Cap. n. 1926. - Restituzioni di diritti indebitamente riscossi...................... " 6.000.000.000 ------------- L. 6.200.000.000 ------------- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 maggio 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 143. - VILLA
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