Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo
Art. 51
In vigore dal 23 apr 1982
Capo V
PERSONALE DOCENTE
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Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo e
da professori a contratto.
I posti di professori di ruolo delle facoltà sono determinati dalle tabelle A e B annesse al presente statuto.
Non possono essere proposti per la nomina a professori di ruolo, docenti che non siano stati vincitori di un corrispondente concorso statale.
Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre università, o liberi docenti, o studiosi.
Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
I contratti di insegnamento hanno durata massima di un anno, e sono rinnovabili di norma non più di due volte in un quinquennio.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 31 ottobre 1977, n. 1202 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 13, sono inseriti i nuovi articoli 14,15 e 16 relativi alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi al 16. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che gli articoli 23 e 34 del vigente statuto sono soppressi con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-51