Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo

Art. 48

In vigore dal 23 apr 1982
Scuola di specializzazione in giornalismo aggregata alla facoltà di scienze politiche Art. 48. La scuola di giornalismo si propone di offrire una preparazione professionale specifica per lo svolgimento delle attività giornalistiche. Alla gestione e al finanziamento della scuola possono partecipare enti ed organismi del mondo giornalistico. Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti. La durata dei corsi della scuola è di due anni accademici. Alla scuola è preposto un comitato di direzione composto da sette membri, fra i quali il preside della facoltà di scienze politiche, o suo delegato, ed un professore della suddetta facoltà. Gli altri membri sono designati dal consiglio di amministrazione dell'Università, che terrà conto anche delle indicazioni di eventuali enti ed organismi interessati alla scuola. Nell'ambito del comitato è nominato dal consiglio di amministrazione il direttore della scuola che presiede al regolare svolgimento delle attività della stessa. Egli convoca e presiede il comitato di direzione e cura l'attuazione delle deliberazioni.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 ottobre 1977, n. 1202 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 13, sono inseriti i nuovi articoli 14,15 e 16 relativi alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi al 16. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che gli articoli 23 e 34 del vigente statuto sono soppressi con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-48

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