Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo›Capo II
Art. 10
In vigore dal 23 apr 1982
Il rettore dura in carica un triennio e può essere riconfermato.
Il rettore:
a) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
b) esercita l'alta vigilanza sull'attività didattica e scientifica svolta nell'Università e sull'attività del personale docente;
c) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;
d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;
e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;
g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.
In caso di assenza o di impedimento il rettore può delegare uno dei professori ordinari dell'Università a sostituirlo. Il rettore può altresì conferire ad un professore ordinario il compito di seguire particolari aspetti dell'andamento dell'Università, rientranti nelle sue competenze.
Al rettore viene riconosciuta un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, determinata dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-10