Art. 2
In vigore dal 13 giu 1966
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1966
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 112. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-04;376#art-2