Art. 1
In vigore dal 13 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, recante le norme di attuazione della legge 11 luglio 1952, n. 1641 citata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, recante modifiche alle precedenti norme;
Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249, recante agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375, recante le norme di attuazione della legge 17 dicembre 1957, n. 1249;
Ritenuta la necessità di integrare le suddette norme di attuazione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
.
All' del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375, è aggiunto il seguente comma:
"Tale sale può essere venduto al prezzo di cui all' anche non sofisticato purchè venga ceduto alle industrie, tramite l'Associazione di categoria i cui aderenti rappresentino la maggior parte della produzione nazionale, nel limite del contingente complessivo annuo fissato dall'Amministrazione dei Monopoli, in rapporto alla produzione casearia nazionale dell'anno precedente, e con le cautele fiscali stabilite dall'Amministrazione stessa".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-04;376#art-1