Art. 5

In vigore dal 3 set 1966
Alla spesa derivante dall'esecuzione del presente decreto sarà provveduto con le disponibilità del bilancio 1966 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di Pace e di accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.
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