Art. 1

In vigore dal 3 set 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430 del Capo provvisorio dello Stato, concernente l'esecuzione del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Sono approvati gli Scambi di Note tra il Governo italiano ed il Governo indiano per l'applicazione dell'art. 79 del Trattato di Pace, effettuati a New Delhi il 17 marzo 1959 ed il 23 giugno-20 agosto 1964.
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