Art. 1
In vigore dal 12 mag 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:
20) Filosofia della religione;
21) Filosofia della storia.
Art. 49. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
20) Storia delle religioni;
21) Estetica;
22) Filosofia della religione;
23) Filosofia della storia.
Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica sono aggiunti quelli di:
24) Spettroscopia (ad indirizzo fisico);
25) Meccanica quantistica (ad indirizzo fisico);
26) Teoria quantistica della misura (ad indirizzo fisico).
Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:
22) Fitogeografia;
23) Ecologia vegetale;
24) Patologia generale;
25) Microbiologia.
Art. 62. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di:
24) Farmacologia.
Art. 69. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di:
12) Microbiologia.
Dopo l'art. 84 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione di un Centro di calcolo con il seguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Centro di calcolo
Art. 85. - Nell'Università è costituito un Centro di calcolo, avente lo scopo di rispondere alle esigenze dell'insegnamento e della ricerca. Il Centro compie lavori in proprio e presta la sua opera a favore degli Istituti universitari ed eventualmente di terzi, ed è regolato da apposito statuto con annesso regolamento approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 139. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;220#art-1