Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 mag 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di: 20) Filosofia della religione; 21) Filosofia della storia. Art. 49. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di: 20) Storia delle religioni; 21) Estetica; 22) Filosofia della religione; 23) Filosofia della storia. Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica sono aggiunti quelli di: 24) Spettroscopia (ad indirizzo fisico); 25) Meccanica quantistica (ad indirizzo fisico); 26) Teoria quantistica della misura (ad indirizzo fisico). Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di: 22) Fitogeografia; 23) Ecologia vegetale; 24) Patologia generale; 25) Microbiologia. Art. 62. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di: 24) Farmacologia. Art. 69. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di: 12) Microbiologia. Dopo l'art. 84 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione di un Centro di calcolo con il seguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Centro di calcolo Art. 85. - Nell'Università è costituito un Centro di calcolo, avente lo scopo di rispondere alle esigenze dell'insegnamento e della ricerca. Il Centro compie lavori in proprio e presta la sua opera a favore degli Istituti universitari ed eventualmente di terzi, ed è regolato da apposito statuto con annesso regolamento approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 139. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;220#art-1