Art. 1
In vigore dal 13 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, 9 successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica ad indirizzo applicativo sono aggiunti quelli di:
37) Istituzioni di fisica nucleare;
38) Fisica dei reattori;
39) Ottica elettronica.
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:
62) Rilevamento geologico;
63) Idrogeologia;
64) Elementi di scienza delle costruzioni.
Gli articoli 109, 110, 117, 118 e 124, relativi alla scuola di perfezionamento in Economia regionale sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli concernenti la trasformazione della scuola in "corso" di perfezionamento:
Art. 109. - Il corso di studi in Economia regionale ha la durata di un anno.
Art. 110. - Gli insegnamenti impartiti nel corso sono:
1) Politica economica regionale;
2) Finanza regionale;
3) Storia economica siciliana;
4) Diritto regionale;
5) Tecnica delle ricerche sulla produzione e distribuzione siciliana.
Art. 117. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi alla fine del corso e si svolgono per singole discipline".
Art. 118. - È abrogato, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 124. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli iscritti devono pagare per tassa di immatricolazione lire 5000; per tassa di iscrizione L. 12.000;
per contributi esercitazioni di seminario L. 10.000; per contributo di biblioteca L. 8000; per soprattassa esami di profitto L. 5000.
Tasse, soprattasse e contributi sono versati alla cassa della Università".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 56. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;132#art-1