Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, 9 successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica ad indirizzo applicativo sono aggiunti quelli di: 37) Istituzioni di fisica nucleare; 38) Fisica dei reattori; 39) Ottica elettronica. Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di: 62) Rilevamento geologico; 63) Idrogeologia; 64) Elementi di scienza delle costruzioni. Gli articoli 109, 110, 117, 118 e 124, relativi alla scuola di perfezionamento in Economia regionale sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli concernenti la trasformazione della scuola in "corso" di perfezionamento: Art. 109. - Il corso di studi in Economia regionale ha la durata di un anno. Art. 110. - Gli insegnamenti impartiti nel corso sono: 1) Politica economica regionale; 2) Finanza regionale; 3) Storia economica siciliana; 4) Diritto regionale; 5) Tecnica delle ricerche sulla produzione e distribuzione siciliana. Art. 117. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi alla fine del corso e si svolgono per singole discipline". Art. 118. - È abrogato, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 124. - È abrogato e sostituito dal seguente: "Gli iscritti devono pagare per tassa di immatricolazione lire 5000; per tassa di iscrizione L. 12.000; per contributi esercitazioni di seminario L. 10.000; per contributo di biblioteca L. 8000; per soprattassa esami di profitto L. 5000. Tasse, soprattasse e contributi sono versati alla cassa della Università". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 56. - VILLA
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