Art. 1
In vigore dal 1 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzi.
ditta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze statistiche ed attuariali sono aggiunti quelli di:
27) Economia bancaria;
28) Legislazione bancaria.
L'insegnamento complementare di "Economia e legislazione bancaria" è soppresso.
Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
102) Storia della critica letteraria;
103) Storia dell'età della riforma e della contro riforma;
104) Storia dell'età dell'illuminismo;
105) Storia dei partiti politici.
Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:
27) Storia dell'età della riforma e della contro riforma;
28) Storia dell'età dell'illuminismo;
29) Storia dei partiti politici;
30) Storia del diritto italiano.
Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere modem.
(indirizzo europeo) sono aggiunti quelli di:
42) Storia dell'età della riforma e della controriforma;
43) Storia dell'età dell'illuminismo;
44) Storia dei partiti politici;
45) Storia del Risorgimento.
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:
29) Filosofia della storia;
30) Storia della filosofia moderna e contemporanea.
Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
29) Filosofia della storia;
30) Storia della filosofia moderna e contemporanea.
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
27) Filosofia della storia;
28) Storia della filosofia moderna e contemporanea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 13. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-08;91#art-1