Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzi. ditta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze statistiche ed attuariali sono aggiunti quelli di: 27) Economia bancaria; 28) Legislazione bancaria. L'insegnamento complementare di "Economia e legislazione bancaria" è soppresso. Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: 102) Storia della critica letteraria; 103) Storia dell'età della riforma e della contro riforma; 104) Storia dell'età dell'illuminismo; 105) Storia dei partiti politici. Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di: 27) Storia dell'età della riforma e della contro riforma; 28) Storia dell'età dell'illuminismo; 29) Storia dei partiti politici; 30) Storia del diritto italiano. Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere modem. (indirizzo europeo) sono aggiunti quelli di: 42) Storia dell'età della riforma e della controriforma; 43) Storia dell'età dell'illuminismo; 44) Storia dei partiti politici; 45) Storia del Risorgimento. Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di: 29) Filosofia della storia; 30) Storia della filosofia moderna e contemporanea. Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di: 29) Filosofia della storia; 30) Storia della filosofia moderna e contemporanea. Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: 27) Filosofia della storia; 28) Storia della filosofia moderna e contemporanea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 13. - VILLA
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