Art. 2
In vigore dal 13 ago 1966
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e agli Scambi di Note indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità al disposto dell'art. V dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 gennaio 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 48. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-10;575#art-2