Art. 1

In vigore dal 13 ago 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvato l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con Scambi di Note, concluso a Roma il 3 luglio 1965, relativo a pendenze finanziarie derivanti dall'Accordo italojugoslavo concluso a Belgrado il 18 dicembre 1954 per regolare le obbligazioni economiche e finanziarie originate dal Trattato di Pace del 10 febbraio 1947.
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