Art. 4
In vigore dal 3 feb 1967
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui agli , sono stabiliti nella misura di cui alla tabella H annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 130 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi.
Ai sensi dell'art. 144 lettera E n. 3 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti agli istituti di cui all' sono a carico delle Amministrazioni provinciali competenti. Qualora altri Enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, le Amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali Enti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 gennaio 1966
SARAGAT
GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 85. VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-10;1219#art-4