Art. 4

In vigore dal 3 feb 1967
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui agli , sono stabiliti nella misura di cui alla tabella H annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro. La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 130 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi. Ai sensi dell'art. 144 lettera E n. 3 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti agli istituti di cui all' sono a carico delle Amministrazioni provinciali competenti. Qualora altri Enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, le Amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali Enti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 gennaio 1966 SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1967 Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 85. VILLA
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