Art. 1

In vigore dal 3 feb 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici; Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali; Vista la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici con effetto dal 1 ottobre 1964; Considerato che dal 1 ottobre 1964 funzionano di fatto i nuovi istituti tecnici industriali sottoelencati; Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1964 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali: 1) Bologna: per l'elettrotecnica, la fisica industriale e la meccanica di precisione; 2) Imola: per l'elettrotecnica e le industrie metalmeccaniche; 3) Napoli, IV Istituto: per la chimica industriale; 4) Palermo, II Istituto: per la chimica industriale e l'elettrotecnica; 5) Pistoia: per la meccanica; 6) Rovigo: per la chimica industriale, l'elettrotecnica e la meccanica; 7) Tivoli: per l'elettrotecnica. Gli istituti predetti, ai sensi dell' della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-10;1219#art-1

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