Art. 1
In vigore dal 3 feb 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali;
Vista la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici con effetto dal 1 ottobre 1964;
Considerato che dal 1 ottobre 1964 funzionano di fatto i nuovi istituti tecnici industriali sottoelencati;
Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
.
A decorrere dal 1 ottobre 1964 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali:
1) Bologna: per l'elettrotecnica, la fisica industriale e la meccanica di precisione;
2) Imola: per l'elettrotecnica e le industrie metalmeccaniche;
3) Napoli, IV Istituto: per la chimica industriale;
4) Palermo, II Istituto: per la chimica industriale e l'elettrotecnica;
5) Pistoia: per la meccanica;
6) Rovigo: per la chimica industriale, l'elettrotecnica e la meccanica;
7) Tivoli: per l'elettrotecnica.
Gli istituti predetti, ai sensi dell' della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-10;1219#art-1