Art. 2
In vigore dal 17 mar 1966
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1966, per le destrine, amidi e fecola solubili o torrefatte (voce della tariffa n. 35.05-A) provenienti da Paesi non comunitari, è dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nella misura di L. 2.020 per 100 kg.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1680#art-2