Art. 1

In vigore dal 17 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 1 febbraio 1965, n. 13; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: . Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1906, per le destrine a base di fecola di patate e per le fecole di patate solubili o torrefatte (voce della tariffa n. ex 35.05-A) provenienti dai sottoindicati Paesi comunitari, è dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nelle seguenti misure: lire 1735 per 100 kg. all'importazione dal Regno del Belgio e dal Granducato dei Lussemburgo; lire 324 per 100 k all'importazione dalla Repubblica Francese; lire 2020 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi. Tali tasse saranno riscosse soltanto nel caso in cui I predetti Paesi non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi le seguenti tasse di compensazione: franchi belgi 130,65 per 100 kg. all'esportazione dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo; franchi francesi 2.34 per 100 kg. all'esportazione dalla Repubblica Francese; fiorini olandesi 10,70 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1680#art-1

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