Art. 2
In vigore dal 23 mar 1966
L'accertamento dei requisiti richiesti dagli della direttiva, di cui all'articolo precedente, per i film di lungo e di corto metraggio e la relativa dichiarazione di nazionalità sono attuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo secondo lo schema allegato al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1661#art-2