Art. 1

In vigore dal 23 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo; Visto l'art. 63 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; Vista la direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea del 15 ottobre 1963, riguardante l'applicazione delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia, pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità Europee numero 159 del 2 novembre 1963; Vista la raccomandazione della Commissione della Comunità Economica Europea n. 124 dell'8 aprile 1964; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871, con la quale il Governo è delegato ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.); Sentita la Commissione parlamentare di cui all' della menzionata legge 13 luglio 1965, n. 871; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero; Decreta: . In attuazione di quanto previsto nella direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea del 15 ottobre 1963, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità Europee n. 159 del 2 novembre 1963, riguardante l'applicazione delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia, sono considerati nazionali, ai fini e per gli effetti in detta direttiva indicati, i film che rispondono ai requisiti richiesti dagli della direttiva medesima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1661#art-1

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